muro
divisorio non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta
Cass., 25.01.2000, n. 820, in Mass.,
2000
Il muro divisorio non può dar luogo all'esercizio di
una servitù di veduta, sia perchè ha
solo la funzione di demarcazione del confine e o tutela del fondo, sia perchè, anche quando consente di
"inspicere" e
"prospicere" sul fondo
altrui è inidoneo
a costituire una situazione di soggezione di
un fondo all'altro,
a causa della reciproca possibilità
di affaccio esistente
da entrambi i fondi confinanti.
In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha escluso che l'innalzamento di un muro divisorio, in modo da precludere
la stessa "inspectio"
sull'altro fondo - e precisamente da mt. 1, 50 a 2, 75 - avesse determinato la lesione di
una servitù di
veduta, anteriormente non configurabile.