muro  divisorio non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta


 

Cass., 25.01.2000, n. 820, in Mass., 2000

 

Il  muro  divisorio non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta,  sia perchè ha solo la funzione di demarcazione del confine e o  tutela del fondo, sia perchè, anche quando consente di "inspicere" e   "prospicere"  sul  fondo  altrui  è  inidoneo  a  costituire  una situazione  di  soggezione  di  un  fondo  all'altro,  a  causa della reciproca  possibilità  di  affaccio  esistente  da  entrambi i fondi confinanti.

 

In applicazione di tale principio la Suprema Corte  ha escluso che l'innalzamento  di un muro divisorio, in modo da precludere la stessa "inspectio"  sull'altro fondo - e precisamente da mt. 1, 50 a 2, 75 - avesse   determinato   la   lesione   di   una   servitù  di  veduta, anteriormente non configurabile.